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Sez. 1, Sentenza n. 26204 del 22/11/2013 (Rv. 629006 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Idoneità del genitore - Comparazione con la famiglia collocataria - Inammissibilità - Fattispecie relativa a modelli familiari allargati "non occidentali".
Stato
decisa il 2013-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629006-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di adozione, l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo sostituito dalla legge 28 marzo 2001, n. 149), attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di crescere nella famiglia di origine. Ne consegue che la condizione soggettiva ed oggettiva del genitore e la sua idoneità non devono essere valutate alla stregua di un giudizio comparativo con la famiglia collocataria, che rappresenta una situazione temporanea e prevedibilmente non problematica, ma esclusivamente in base ad un giudizio prognostico, di natura definitiva, relativo alla possibilità per il genitore di prestare al minore "assistenza materiale e morale", con riferimento alle sue condizioni personali, di salute, economiche e culturali. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva espresso un giudizio di inidoneità del genitore tenendo conto delle migliori condizioni di vita della famiglia collocataria e sulla base di una valutazione prognostica, non positiva, fondata su modello familiare "allargato" culturalmente "non occidentale", privilegiato dalla famiglia di origine).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)