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Sez. 1, Sentenza n. 8877 del 14/04/2006 (Rv. 588167 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Sussistenza - Presupposti - Particolare rigore nell'accertamento dello stato di abbandono - Necessità - Fondamento - Diritto del minore di vivere nell'ambito della propria famiglia - Conseguenze - Fattispecie in tema di metamorfosi della condotta di vita del genitore, con il completamento del percorso di recupero sociale e con il superamento della dipendenza da sostanze stupefacenti.
Stato
decisa il 2006-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588167-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

In tema di adozione, l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo sostituito dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di crescere nella famiglia di origine, esigenza della quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti - ed a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione -, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso. Detta valorizzazione del legame naturale rende necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all'obiettivo della tutela dei suoi interessi; in particolare, siffatta valutazione non può discendere da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori (o congiunti) del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita dell'interessato, dovendo, invece, la valutazione di cui si tratta necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, ed adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustifichino la sottrazione allo stesso nucleo. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale, nel revocare lo stato di adottabilità della minore, aveva specificamente valorizzato, quali elementi sintomatici di una oramai raggiunta capacità genitoriale del padre, in trattamento terapeutico presso una comunità di recupero per tossicodipendenti, la forte spinta motivazionale data dal suo desiderio di poter riavere la bambina con sé, nonché la stessa ansia da lui dimostrata per la situazione di precarietà della figlia: elementi non disgiunti dalla progettualità e dalla capacità, posta in evidenza nell'attività di volontariato, di relazionarsi con i giovani, dalla volontà manifestata di costruire un valido rapporto con la figlia e dal raggiungimento di una indipendenza economica, conseguita attraverso l'intrapresa attività artigianale. Nella specie, la Corte ha altresì ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di collocare temporaneamente la piccola, già affidata ad una coppia di coniugi, alla comunità di recupero presso la quale era ospitato il padre, in quanto accompagnata dalla previsione della elaborazione, da parte degli operatori della comunità, di un progetto inteso alla sviluppo della sua relazione con il padre, e, quindi, propedeutico al suo definitivo affidamento al genitore).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)