Sez. 5, Sentenza n. 10077 del 30/04/2009 (Rv. 607943 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Professionisti in regime di contabilità orginaria - Accertamento mediante i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 - Presupposto - Contabilità inattendibile - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, presupposto indefettibile per il ricorso ai parametri previsti dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996 in attuazione dell'art. 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nei confronti dei professionisti che abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria, è che la stessa sia risultata inattendibile nel corso di una ispezione; pertanto, nel caso in cui non risulti in alcun modo che il contribuente sia stato sottoposto previamente ad una ispezione dell'Amministrazione Finanziaria., nè esista un verbale dal quale risulti l'inattendibilità della sua contabilità, è illegittima la rideterminazione del suo reddito sulla base dei parametri suddetti.
Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 181 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 184 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 n. 4 CORTE COST., DPCM 29/01/1996
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)