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Sez. 6, Sentenza n. 1022 del 17/03/1995 Cc. (dep. 07/06/1995) Rv. 201944 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto | Bene immobile - Possibilità di sequestro - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201944-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto

Secondo l'art. 321 comma secondo, cod. proc. pen. può essere disposto il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca. Tra queste cose, l'art. 240 cod. pen. include quelle che sono il prodotto od il profitto del reato. Il prodotto si identifica con la cosa creata, trasformata od acquisita con la condotta criminosa, il profitto è dato dai beni o dalle utilità acquisite mediante realizzazione del prodotto del reato. Ne consegue che è assoggettabile a sequestro anche un bene immobile, quando rientra in tali categorie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)