Sez. 3, Sentenza n. 11035 del 21/10/1993 Ud. (dep. 02/12/1993) Rv. 195943 - 01
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità | Reato continuato - Verifica in riferimento alle singole ipotesi - Necessità.
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità
Ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va commisurata non alla somma globalmente contestata, ma alle distinte ipotesi delittuose poiché - diversamente - la configurabilità dell'attenuante, in base ad uno solo di essi, finirebbe col rendere meno grave anche una o più fattispecie, che tale carattere non presentino.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)