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Sez. 3, Sentenza n. 11035 del 21/10/1993 Ud. (dep. 02/12/1993) Rv. 195943 - 01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità | Reato continuato - Verifica in riferimento alle singole ipotesi - Necessità.
Stato
decisa il 1993-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195943-01

Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Danno patrimoniale di speciale tenuità

Ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, va commisurata non alla somma globalmente contestata, ma alle distinte ipotesi delittuose poiché - diversamente - la configurabilità dell'attenuante, in base ad uno solo di essi, finirebbe col rendere meno grave anche una o più fattispecie, che tale carattere non presentino.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)