Sez. 2, Sentenza n. 7988 del 01/02/2017 Ud. (dep. 20/02/2017) Rv. 269727 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE | Danno patrimoniale di speciale tenuità - Reato continuato - Valutazione del danno con riferimento ad ogni singolo fatto - reato - Necessità - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., la valutazione della speciale tenuità, nel caso di reato continuato, non va effettuata in relazione all'importo del danno patrimoniale complessivamente determinato, ma con riguardo a quello cagionato per ogni singolo fatto-reato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la sentenza che aveva negato l'attenuante sulla base della valutazione della somma complessiva illecitamente percepita in relazione a due distinti episodi di truffa, senza considerare che i reati erano stati commessi ai danni di due persone differenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)