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Sez. 5, Sentenza n. 1443 del 02/12/1981 Ud. (dep. 15/02/1982) Rv. 152215 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - MANCATA RICHIESTA DELLO IMPUTATO - NON CONCESSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152215-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - MANCATA RICHIESTA DELLO IMPUTATO - NON CONCESSIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

In Mancanza di espressa richiesta dell'imputato, il giudice non รจ tenuto a motivare il mancato uso del suo potere discrezionale in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. (Conf mass n 141948).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)