Sez. L, Sentenza n. 4171 del 06/04/1992 (Rv. 476607 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - In genere | Atto di acquiescenza espressa ex art. 329 cod. proc. civ. - Assoggettabilità alla disciplina ex art. 2113 cod. civ. - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - In genere
L'atto di acquiescenza espressa regolato dall'art. 329 cod. proc. civ. non riguarda in modo immediato i diritti sostanziali oggetto del provvedimento giurisdizionale, ma il diritto di impugnazione derivante dal detto provvedimento, e del quale la parte dispone con un negozio giuridico processuale, tale che questo non è soggetto alla disciplina dell'art. 2113 cod. civ. ove la sentenza sia relativa a diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e di contratti e accordi collettivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)