Sez. L, Sentenza n. 12969 del 19/12/1995 (Rv. 495143 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione dell'ente assicuratore per violazione dell'art. 16, comma sesto, legge n. 412 del 1991 - Successiva rinuncia dell'assicurato alla rivalutazione e dagli interessi - Annullabilità ex art. 2113 cod. civ. - Inammissibilità - Cessazione della materia del contendere - Configurabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'atto notificato all'I.N.A.I.L., con il quale l'assicurato, ritenendo fondata l'impugnazione dall'Ente proposta per violazione dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, dichiari di rinunciare alla corresponsione della rivalutazione monetaria e degli interessi su tale rivalutazione, non soggiace alla previsione d'annullabilità (peraltro non rilevabile d'ufficio) stabilita dall'art. 2113 cod. civ. - che è norma inapplicabile con riguardo al rapporto con un ente pubblico - e determina, con l'eliminazione di ogni posizione di contrasto fra le parti, la cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)