Sez. 1, Sentenza n. 2844 del 28/03/1996 (Rv. 496658 - 01)
COMMERCIO - CON L'ESTERO - IMPORTAZIONI - DIRITTI DOGANALI | Importazione di carne - Somme indebitamente versate per diritti di visita sanitaria - Ripetizione - Ammissibilità - Limiti - Trasmissione di detti diritti su altri soggetti - Prova - Onere della amministrazione.
COMMERCIO - CON L'ESTERO - IMPORTAZIONI - DIRITTI DOGANALI
Con riguardo ad importazione di carne, per la quale siano stati pagati diritti di visita sanitaria in violazione delle norme comunitarie, alla stregua dello "ius superveniens", costituito dall'art. 29, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, applicabile retroattivamente ai sensi del successivo comma settimo, il diritto dell'importatore alla ripetizione delle somme indebitamente versate deve essere riconosciuto, a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, restando la relativa prova a carico dell'amministrazione, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con i principi del diritto comunitario o con l'ordinamento costituzionale interno.
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)