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Sez. 1, Sentenza n. 9315 del 06/08/1992 (Rv. 478459 - 01)

Commercio - Con l'estero - Importazioni - Diritti doganali | Importazione di carne - Somme indebitamente versate per diritti di visita sanitaria - Ripetizione - Ammissibilità - Limiti - Traslazione di detti diritti su altri soggetti - Prova - Onere della amministrazione - Mezzi - Presunzioni semplici - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478459-01

Commercio - Con l'estero - Importazioni - Diritti doganali

Con riguardo ad importazione di carne, per la quale siano stati pagati diritti di visita sanitaria in violazione delle norme comunitarie, alla stregua dello "ius superveniens", costituito dall'art. 29, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il diritto dell'importatore alla ripetizione delle somme indebitamente versate deve essere riconosciuto, a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, restando la relativa prova a carico dell'Amministrazione; a tal fine quest'ultima può avvalersi di presunzioni semplici, risalendo da fatti noti alla prova della traslazione della tassa, anche soltanto in termini di ragionevole probabilità e non di assoluta certezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)