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Sez. U, Sentenza n. 12644 del 05/06/2014 (Rv. 631276 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Reddito di cittadinanza di cui alla legge reg. Campania n. 2 del 2004 - Pretesa fatta valere in giudizio - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631276-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di reddito di cittadinanza, la pretesa che si fondi sul mero possesso dei requisiti, indicati dalla legge reg. Campania 19 febbraio 2004, n. 2, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in base al principio di prospettazione della domanda, senza che assuma rilevanza l'eccezione, sollevata dalla Regione, dell'asserita insussistenza del diritto, perché condizionato, nella sua effettiva esplicazione, dal collocamento dell'interessato nella graduatoria prevista dal regolamento 4 giugno 2004, n. 1, ove non siano stati impugnati gli atti di formazione della stessa e quelli riferiti alla valutazione discrezionale della specifica posizione, trattandosi di questione che non implica l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice ordinario, ma che si traduce nella confutazione nel merito della domanda dell'attore, fatta salva la possibilità per il giudice di disapplicare gli atti amministrativi - a mezzo dei quali il diritto è stato negato - in forza degli artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. 5 art. 4, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. 5 art. 5, Legge Reg. Campania 19/02/2004 num. 2 art. 2, Legge Reg. Campania 15/03/2011 num. 2 art. 1 com. 208, Regolamento Regionale Campania 04/06/2004 num. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)