Sez. U, Ordinanza n. 19600 del 12/11/2012 (Rv. 623972 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Determinazione della giurisdizione - Criteri - Riferimento alla domanda proposta dall'attore - Necessità - Rilevanza delle eccezioni del convenuto - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di domanda di pagamento del corrispettivo di concessione e di eccezione inadempimento sollevata dal convenuto.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
La giurisdizione, come si desume dal principio di cui all'art. 5 cod. proc. civ., si determina sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come "ab initio" formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito; ne consegue che, nella controversia instaurata davanti al giudice ordinario ed avente ad oggetto la domanda di pagamento dei canoni per una concessione di servizio pubblico, rimane ininfluente, ai fini della giurisdizione, l'eccezione di inadempimento formulata dal convenuto in relazione alla condotta mantenuta dall'amministrazione concedente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 386, Cod. Civ. art. 1460, Decreto Legisl. 21/07/2000 num. 205 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 113 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)