Sez. 2, Sentenza n. 6361 del 15/02/1996 Ud. (dep. 25/06/1996) Rv. 205374 - 01
Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Morte o lesione come conseguenza di altro delitto | Condizioni per la riferibilità all'agente dell'evento non voluto - Sussistenza del rapporto di causalità - Necessità - Sufficienza - Cause eccezionali sopravvenute - Accertamento di merito - Conseguenze - Fattispecie in tema di suicidio seguito alla commissione del reato di usura.
Reati contro la persona - Delitti contro la vita e l'incolumità individuale - Morte o lesione come conseguenza di altro delitto
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il rapporto fra delitto voluto ed evento non voluto è stabilito dall'art. 586 cod. pen. in termini di pura e semplice causalità materiale, rientrando tale fattispecie tra i casi previsti dalla legge nei quali, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, cod. pen., "l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione o omissione"; si rendono pertanto applicabili in materia le norme sul rapporto di causalità e sul concorso di cause previste dagli artt. 40 e 41 cod. pen., e spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, accertare l'eventuale esistenza di cause sopravvenute e la loro idoneità ad escludere il rapporto di causalità qualora siano state da sole sufficienti a determinare l'evento. (In applicazione di detto principio la Corte ha rigettato il ricorso del pubblico ministero teso ad affermare l'applicabilità dell'art. 586 cod. pen. in una fattispecie in cui la vittima del reato di usura si era suicidata; rilevato che la volontà di togliersi la vita può effettivamente essere direttamente determinata da un delitto doloso - al di là, ovviamente, delle ipotesi di istigazione al suicidio - il giudice di legittimità ha tuttavia ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente motivato la conclusione secondo la quale, nel caso di specie, il suicidio era posto come causa di per sè sola sufficiente a cagionare l'evento non voluto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586, Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)