Sez. 5, Sentenza n. 14302 del 07/02/2006 Ud. (dep. 21/04/2006) Rv. 234584 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO | Responsabilità per reato diverso - Sussistenza del mero rapporto di causalità materiale - Insufficienza - Elemento soggettivo rispetto al reato diverso - Riferibilità psicologica a titolo di colpa.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - MORTE O LESIONE COME CONSEGUENZA DI ALTRO DELITTO
In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di altro delitto doloso (art. 586 cod. pen.), si deve ritenere sussistente la responsabilità non sulla base del mero rapporto di causalità materiale (purché non interrotto ai sensi dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., da eccezionali fattori eziologici sopravvenuti) fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di "prevedibilità" della morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di "responsabilità per colpa". (Nella specie, era stato chiamato a rispondere ex art. 586 cod. pen. della morte per overdose dell'assuntore della sostanza stupefacente colui che gliela aveva ceduta; la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza di condanna, ha evidenziato come in sede di merito, in linea con il principio suesposto, ci si fosse soffermati sulla prevedibilità in concreto, in capo al cedente, del rischio connesso all'assunzione dello stupefacente, in ragione delle "visibili menomate condizioni della parte offesa" alla ricerca "spasmodica" della sostanza stupefacente, assunta immediatamente dopo l'acquisto, e considerato, del resto, il fatto notorio del grave rischio per la salute derivante dall'assunzione di "droga pesante").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 586, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)