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Sez. 1, Sentenza n. 8281 del 09/05/1995 Ud. (dep. 22/07/1995) Rv. 202121 - 01

Corte di Assise - Composizione e costituzione della Corte - Giudici popolari (giurati) | Incapacità degli appartenenti ad organi di polizia ad assumere l'ufficio di giudice popolare - Vigile Urbano - Qualifica di agente di polizia giudiziaria - Limiti e condizioni - Conseguenze in ordine alla possibilità di far parte di giuria popolare.
Stato
decisa il 1995-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202121-01

Corte di Assise - Composizione e costituzione della Corte - Giudici popolari (giurati)

A norma dell'art. 57.2, lett. b), cod. proc. pen., sono agenti di polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Consegue che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo ("quando sono in servizio") e nello spazio ("nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza"), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Ne deriva la regolarità della costituzione della Corte d'Assise della cui giuria popolare faccia parte un Vigile Urbano atteso che lo stesso, non essendo in servizio durante l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, non riveste in tale circostanza la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 57, Legge 10/04/1951 num. 287 CORTE COST., Legge 07/03/1986 num. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)