Sez. 2, Sentenza n. 35099 del 10/06/2015 Cc. (dep. 21/08/2015) Rv. 264531 - 01
POLIZIA - AGENTI | Vigili urbani - Funzioni di polizia giudiziaria - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
POLIZIA - AGENTI
A norma dell'art. 57, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., gli agenti della polizia municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, quando sono in servizio nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza; ne consegue che tale qualifica è limitata nel tempo e nello spazio, a differenza di altri corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo l'arresto operato da agenti della polizia municipale al di fuori del territorio di propria competenza, sebbene lì avesse avuto inizio l'inseguimento dell'indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)