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Sez. 2, Sentenza n. 1173 del 21/01/2014 (Rv. 629097 - 01)

PROFESSIONISTI - RAGIONIERI | Ragioniere abilitato, non laureato, né iscritto nell'albo dei ragionieri e periti commerciali al 31 dicembre 2007 - Titolo per l'iscrizione nell'albo unificato dei dottori commercialisti ed esperti contabili - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629097-01

PROFESSIONISTI - RAGIONIERI

Il ragioniere, privo di laurea, abilitato alla professione e tuttavia non iscritto nell'albo dei ragionieri e periti commerciali alla data del 31 dicembre 2007 (nella specie, per cancellazione volontaria) non ha titolo per l'iscrizione nell'albo unificato dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ai sensi degli artt. 36, 61 e 62 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, senza che ciò violi l'art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento, in quanto chi non è iscritto nell'albo e non esercita la professione non vanta un ragionevole affidamento all'immutabilità dell'assetto regolatore dell'ordinamento professionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 36, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 61, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)