Sez. 3, Sentenza n. 4796 del 26/02/2013 (Rv. 625386 - 01)
PROFESSIONISTI - RAGIONIERI | Costituzione dell'albo unico dei commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'art. 61, d.lgs. n. 139 del 2005 - Ragioniere in possesso di idonea laurea specialistica - Diritto al titolo di dottore commercialista - Superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione - Necessità.
PROFESSIONISTI - RAGIONIERI
L'istituzione del nuovo ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la costituzione dell'albo unico, sulla base degli artt. 58 e 61 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, non hanno eliminato le differenze dei requisiti di accesso all'una ed all'altra categoria con la conseguenza, tra l'altro, che colui il quale alla data del 31 dicembre 2007, risultasse iscritto nel soppresso albo dei ragionieri e periti commerciali, pur venendo collocato, ai sensi del quarto comma dell'art. 61 del d.lgs. n. 139 del 2005, nella Sezione "A Commercialisti" del nuovo albo unico, non può per ciò solo avvalersi del titolo di dottore commercialista in ragione del possesso di una laurea specialistica astrattamente idonea, senza aver superato il relativo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 34, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 58, Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)