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Sez. 4, Sentenza n. 2724 del 14/01/1981 Ud. (dep. 28/03/1981) Rv. 148218 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SUL LAVORO - DIRETTORE DEI LAVORI - ESCLUSIONE - LIMITI DELLE STESSE.*
Stato
decisa il 1981-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148218-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SUL LAVORO - DIRETTORE DEI LAVORI - ESCLUSIONE - LIMITI DELLE STESSE.*

La corresponsabilita del titolare della licenza, del direttore dei lavori e dell'assuntore degli stessi, cosi come prevista dall'art 31 della legge urbanistica, e relativa alla lesione dell'interesse pubblico alla conformita delle costruzioni agli strumenti urbanistici e ai titoli autorizzati nonche, per quanto riguarda piu direttamente il direttore dei lavori e il progettista, alla salvaguardia dello interesse alla pubblica incolumita. Tale responsabilita non si estende all'organizzazione del cantiere alla direzione dei lavori nell'ambito dell'impresa e alla prevenzione antiinfortunistica, allorche il direttore dei lavori svolga le sue mansioni per conto del committente e non dell'imprenditore che si e assunto il compito di svolgere quei lavori. (fattispecie, in cui la Corte suprema ha escluso la responsabilita del direttore dei lavori, ai sensi e per gli effetti delle norme antinfortunistiche, rispetto ad un infortunio sul lavoro cagionato ad un muratore, che faceva parte - come dipendente - di una impresa appaltatrice di lavori edili, della quale il titolare aveva dato disposizione di togliere l'impalcatura di sostegno ad un archetto di nuova costruzione prima del tempo necessario alla sua consolidazione. L'operaio aveva riportato lesioni).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)