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Sez. 4, Sentenza n. 9429 del 02/07/1987 Ud. (dep. 27/08/1987) Rv. 176610 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - DELITTO COLPOSO - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176610-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - SUL LAVORO - DELITTO COLPOSO - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI PER CONTO DEL COMMITTENTE - CONDIZIONI.*

Ai fini della responsabilità da reato colposo (anche senza violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro) a nulla rileva che la qualifica di direttore dei lavori sia stata assunta dall'imputato per conto e nell'interesse soltanto del committente, in quanto, sotto il profilo penalistico, interessa che l'agente abbia (comunque) influito con la propria attività sul corso dei lavori del manufatto, sicché possa ravvisarsi la sussistenza del nesso di causalità efficiente tra quella attività e l'evento in cui ebbe a concretarsi il sinistro. (Conf mass n 173713; (Conf mass n 170464; (Conf mass n 169586; (Conf mass n 149679; (Conf mass n 148218; (Conf mass n 142593).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)