Sez. 7, Sentenza n. 21579 del 06/03/2008 Cc. (dep. 29/05/2008) Rv. 239956 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - IN GENERE | Assegnazione del ricorso alla sezione per le inammissibilità - Ammissibilità del ricorso - Esistenza di causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - Obbligo di rimessione degli atti al presidente - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - IN GENERE
In tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, la disposizione dell'art. 610, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui gli atti, già assegnati alla apposita sezione per le inammissibilità, vanno rimessi al presidente della Corte qualora detta inammissibilità non venga dichiarata, non trova applicazione ove sussista una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., essendo il giudice tenuto d'ufficio a rilevare le stesse in qualsiasi stato e grado del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)