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Sez. 7, Sentenza n. 48054 del 16/11/2011 Cc. (dep. 22/12/2011) Rv. 251589 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - IN GENERE | Assegnazione del ricorso alla sezione per le inammissibilità - Ammissibilità del ricorso - Esistenza di causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - Obbligo di rimessione degli atti al presidente - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251589-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - ATTI PRELIMINARI - IN GENERE

In tema di atti preliminari al ricorso per cassazione, la disposizione dell'art. 610, comma primo, cod. proc. pen., secondo cui gli atti, già assegnati alla apposita sezione per le inammissibilità, vanno rimessi al presidente della Corte qualora detta inammissibilità non venga dichiarata, non trova applicazione ove sussista una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)