diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4105 del 23/06/1981 (Rv. 414755 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - CENSURA CONTRO L'ACCOGLIMENTO DELLE RISULTANZE DELLA CONSULENZA TECNICA NONOSTANTE LE CRITICHE RIVOLTELE - ONERE DI PRECISAZIONE DELLE CRITICHE STESSE.*
Stato
decisa il 1981-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414755-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - CENSURA CONTRO L'ACCOGLIMENTO DELLE RISULTANZE DELLA CONSULENZA TECNICA NONOSTANTE LE CRITICHE RIVOLTELE - ONERE DI PRECISAZIONE DELLE CRITICHE STESSE.*

Il ricorrente che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere questa deciso la causa sulla base delle conclusioni di una consulenza tecnica ignorando le critiche sollevate, ha l'Onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di dette critiche, non essendone ammissibile l'esposizione per relationem, mediante riferimento ad un atto del pregresso giudizio di merito. (Conf 2271/80, mass n 405943).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)