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Sez. L, Sentenza n. 5446 del 20/08/1983 (Rv. 430370 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE SOCCOMBENTE AL FINE DI CONSEGUIRE IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA SOTTO IL PROFILO DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONE - CONTENUTO DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430370-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE SOCCOMBENTE AL FINE DI CONSEGUIRE IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA SOTTO IL PROFILO DEL VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONE - CONTENUTO DELL'IMPUGNAZIONE.*

Il giudice del merito, il quale riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni di tale suo convincimento, assolvendo l'Obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso con la decisione, sicché le contrarie deduzioni delle parti che non si concretino in elementi oggettivi di fatto da sottoporre ad esame sono da ritenersi rigettate implicitamente, salva la possibilità, per la parte che invochi il controllo di legittimità della sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione, di dolersi dell'erronea pretermissione di dette deduzioni delle quali deve, comunque, indicare nel ricorso lo specifico contenuto, non essendo sufficiente l'esposizione per relationem, mediante riferimento ad Atti del pregresso giudizio di merito. (V 4105/81, mass n 414755; (V 2271/80, mass n 405943).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)