Sez. 3, Sentenza n. 8880 del 16/06/1998 Ud. (dep. 31/07/1998) Rv. 211691 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE | Omessa citazione della persona offesa - Nullità del decreto - Rimedi da parte del giudice - Deducibilità da parte dell'imputato - Limiti.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE
L'omessa indicazione della persona offesa nel decreto di citazione a giudizio innanzi al pretore non determina la nullità del decreto stesso, poiché tale conseguenza non è prevista tra quelle elencate nell'art. 555 cod. proc. pen. Questo vizio è tuttavia annoverato tra le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 lett. c). Pertanto il giudice può porvi rimedio o rinnovando interamente l'atto o disponendo la citazione dell'offeso per una udienza successiva, in modo da consentire l'eventuale costituzione di parte civile prima dell'inizio del dibattimento. In ogni caso per dedurre la nullità è necessario avervi interesse, per cui l'imputato è carente del suddetto interesse, tranne che non dimostri in concreto di averlo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)