Sez. 6, Sentenza n. 12530 del 24/09/1999 Ud. (dep. 04/11/1999) Rv. 216389 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PARTI PRIVATE DIVERSE DALL'IMPUTATO | Omessa citazione della persona offesa - Deducibilità da parte dell'imputato - Esclusione - Ragione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - PARTI PRIVATE DIVERSE DALL'IMPUTATO
In tema di nullità per omessa citazione di una parte, sebbene l'art. 178 cod. proc. pen. preveda a pena di nullità la citazione in giudizio della persona offesa, tale vizio, a norma dell'art. 182 cod. proc. pen., non può essere eccepito da chi non ha interesse all'osservanza della disposizione violata, e all'imputato certamente non può essere riconosciuto tale interesse in relazione alla persona offesa in quanto tale, essendo peraltro salva la sua facoltà di chiedere la citazione della persona offesa quale teste.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)