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Sez. L, Sentenza n. 2315 del 11/06/1975 (Rv. 376159 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - RILEVANZA - PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376159-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - RILEVANZA - PENSIONE - DECORRENZA.*

In tema di controversie in materia previdenziale, l'Onere previsto dall'art 460 cod proc civ non trasforma l'Azione giudiziaria in mera impugnazione della decisione amministrativa, in quanto, una volta esaurito il procedimento amministrativo, il cui scopo e quello di tentare di comporre la controversia evitando l'Azione giudiziale, questa, anche se formalmente puo sembrare diretta a far dichiarare l'illegittimita della decisione amministrativa, sostanzialmente accerta, con poteri autonomi e svincolati dal procedimento amministrativo, se sussistono le condizioni del diritto alla previdenza ed all'assistenza. Si verte, infatti, in tema di diritti soggettivi perfetti, in relazione ai quali al giudice spetta di provvedere esaminando tutte le ragioni su cui e fondata la domanda, quali che siano stati i motivi della reiezione di questa nel procedimento amministrativo. Pertanto, se e vero che nel procedimento giudiziario non si possono travalicare i limiti del procedimento amministrativo cio non esclude che, ove si sia verificato nel corso del giudizio un aggravamento dell'invalidita per evoluzione delle stesse infermita gia denunciate ed accertate nella fase amministrativa, si debba valutare l'incidenza concreta di tale aggravamento sulla capacita lavorativa; ed invero, poiche l'invalidita pensionabile si prospetta come condizione dell'Azione, e non come presupposto processuale, e sufficiente che essa sussista al momento della decisione. Cio non e in contrasto con l'art 460 cod proc civ, in quanto tale disposizione, ponendo limiti alla libera esercitabilita dei diritti soggettivi, deve essere interpretata in senso restrittivo, e cioe nel senso che implichi un differimento, non una preclusione, nell'Esercizio del diritto. Nel caso in cui le condizioni per il diritto alla pensione si siano verificate o siano state accertate solo nelle more del procedimento giudiziale, la decorrenza della pensione e fissata dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le condizioni medesime si sono verificate. (Conf 549/73, mass n 362585).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 62, Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)