Sez. L, Sentenza n. 3696 del 29/06/1979 (Rv. 400111 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - ONERE DEL PREVIO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - TRASFORMAZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN MERA IMPUGNATIVA DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - ONERE DEL PREVIO ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - TRASFORMAZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN MERA IMPUGNATIVA DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
In tema di controversie in materia previdenziale, l'Onere del previo esperimento del procedimento amministrativo non trasforma l'Azione giudiziaria in mera impugnativa della decisione amministrativa, in quanto una volta esaurito detto procedimento, il cui scopo e quello di tentare di comporre la controversia, evitando l'Azione giudiziale, questa, anche se formalmente puo sembrare diretta a far dichiarare la illegittimita della decisione amministrativa sostanzialmente accerta, con poteri autonomi e svincolati dal procedimento amministrativo, se sussistono le condizioni del diritto all'assistenza o alla previdenza. Si verte, infatti, in tema di diritti soggettivi perfetti, in relazione ai quali al giudice spetta di provvedere esaminando tutte le ragioni su cui e fondata la domanda, quali che siano stati i motivi di reiezione di questa nel procedimento amministrativo. Tali principi valgono nei confronti di entrambe le parti, sicche l'assicurato non puo pretendere nel procedimento giudiziario di vincolare le ragioni difensive dell'istituto a comportamenti da esso assunti nel procedimento amministrativo specie se superati da provvedimenti che abbiano negato la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione invocata. (Conf 2315/75, mass n 376159, sulla prima parte; (Conf 549/73, mass n 362585).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)