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Sez. 1, Sentenza n. 11308 del 16/06/2004 (Rv. 573662 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno concesso per motivi familiari - Revoca - Ex art. 30, comma sesto, D. Lgs. n. 286 del 1998 - Ricorso - Competenza - Tribunale - Impugnazione - Corte d'Appello - Competenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573662-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di disciplina degli stranieri, la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell'art. 30, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, la quale risulti fondata sul profilo della mancata convivenza, dopo il matrimonio, con il cittadino italiano, va impugnata davanti al Tribunale del luogo di residenza dell'interessato, che provvede <<nei modi di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ.>>, con la conseguenza che il decreto poi emesso dal giudice di primo grado deve essere reclamato, ai sensi dell'art. 739 del codice di rito, davanti alla Corte d'Appello, la cui decisione potrà poi impugnarsi in Cassazione, con preclusione per l'impugnativa diretta in sede di legittimità del provvedimento del Tribunale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)