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Sez. 1, Sentenza n. 25027 del 25/11/2005 (Rv. 585499 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno per motivi familiari - Presupposti - Matrimonio con un cittadino italiano, convivenza, residenza in Italia - Necessità.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585499-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero coniugato con cittadino italiano è non soltanto la stabile convivenza dei coniugi (prevista espressamente dall'art. 30, comma primo bis, del d.lgs. n. 286 del 1998), ma anche che i coniugi abbiano fissato la loro residenza in Italia; ne consegue che è legittima la revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore, qualora accerti che lo straniero, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari, si sia trasferito all'estero.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)