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Sez. 1, Sentenza n. 48311 del 22/10/2014 Cc. (dep. 20/11/2014) Rv. 261275 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Omessa convalida del sequestro - Spese di custodia a carico dell'avente diritto alla restituzione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261275-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE

In caso di omessa convalida del sequestro probatorio, l'avente diritto alla restituzione non è tenuto al pagamento delle spese di custodia e di conservazione del bene. (In motivazione, la Corte ha osservato che, se la disposizione contenuta nell'art. 150, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 esenta il sequestrato dalle spese di custodia del bene nella ipotesi di revoca del sequestro, a maggior ragione dette spese non possono essere poste a carico dello stesso nella ipotesi in cui il sequestro non abbia mai avuto, "ex tunc", legittima esistenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 150

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)