Sez. 1, Sentenza n. 2960 del 04/12/2013 Cc. (dep. 22/01/2014) Rv. 258341 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE | Conversione di sequestro probatorio in sequestro conservativo - Spese di conservazione e custodia - A carico del condannato - Configurabilità - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - SPESE
Le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate sono a carico del condannato anche nell'ipotesi che un originario sequestro probatorio sia stato convertito in sequestro conservativo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tra le eccezioni, da considerarsi tassative, alla regola generale delle spese a carico del condannato, previste nell'art. 150 del d.P.R. n. 115 del 2002, come mod. dall'art. 9 bis, comma primo, lett. h) del D.L. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 2008, non è contemplato il caso della conversione del sequestro).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 4, Decreto Legge 30/06/2005 num. 115 art. 9 bis, Legge 17/08/2005 num. 168 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)