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Sez. 3 - , Sentenza n. 36397 del 17/04/2019 Ud. (dep. 26/08/2019) Rv. 277169 - 02

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva negoziale - Nozione - Frazionamento del terreno - NecessitĂ  di atti formali - Esclusione - Condotte rivelatrici del reato - Sufficienza di una sola di esse.
Stato
decisa il 2019-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277169-02

EDILIZIA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare - che ricorre quando una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio effettuata in assenza del previsto piano di lottizzazione, o in presenza di piano contrastante con gli strumenti urbanistici e le previsioni normative, venga predisposta per mezzo del frazionamento e della vendita, o di atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio - il frazionamento del terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, in presenza anche di uno solo degli elementi indiziari di cui all'art. 30, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che sia idoneo a rivelare in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio dell'area.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)