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Sez. 3, Sentenza n. 6180 del 04/11/2014 Ud. (dep. 11/02/2015) Rv. 262387 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Lottizzazione abusiva - Frazionamento - Nozione - Necessità di operazioni catastali - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262387-01

EDILIZIA - IN GENERE

Ai fini della integrazione del reato di lottizzazione abusiva, il frazionamento di un terreno non deve necessariamente avvenire mediante apposita operazione catastale che preceda le vendite o gli atti di disposizione, ma può realizzarsi con ogni altra forma di suddivisione fattuale dello stesso, essendo sufficiente un insieme di opere che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia a scopo edificatorio in grado di conferire all'area un diverso assetto del territorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva giudicato penalmente rilevante la materiale suddivisione di un fondo attraverso la realizzazione di muretti e recinzioni per separare i singoli lotti dall'area in cui era stato abusivamente realizzato un edificio).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)