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Sez. 3, Sentenza n. 1423 del 15/05/1971 (Rv. 351694 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - POTERI DEL DIFENSORE - LIMITI - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DELLA PARTE DEFUNTA - MANCATO CONFERIMENTO DELLA PROCURA DA PARTE DELL'EREDE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE DELLA PARTE DECEDUTA - INAMMISSIBILITA*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351694-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - POTERI DEL DIFENSORE - LIMITI - SENTENZA PRONUNCIATA NEI CONFRONTI DELLA PARTE DEFUNTA - MANCATO CONFERIMENTO DELLA PROCURA DA PARTE DELL'EREDE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE DELLA PARTE DECEDUTA - INAMMISSIBILITA*

Il potere del difensore di impedire o differire, nel processo pendente, l'effetto interruttivo della morte della parte ha carattere eccezionalè pertanto, e inammissibile l'impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti della parte deceduta nel corso del processo, qualora al difensore che l'abbia proposta non sia stata conferita dallo erede la procura ad litem. (nella specie il difensore della parte deceduta nel corso del processo aveva proposto istanza per regolamento di Competenza senza che lo erede gli avesse conferito la procura ad litem). (V 1284'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)