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Sez. 3, Sentenza n. 2789 del 26/10/1973 (Rv. 366337 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - OMESSA NOTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE - PERSISTENZA - LIMITI - IMPUGNAZIONE - PROPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366337-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - OMESSA NOTIFICAZIONE O DICHIARAZIONE - POTERI DI RAPPRESENTANZA DEL DIFENSORE - PERSISTENZA - LIMITI - IMPUGNAZIONE - PROPOSIZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'ultrattivita del mandato al procuratore, nel caso di eventi previsti dall'art 300 cod proc civ non dichiarati o notificati, opera soltanto fino alla sentenza che chiude la fase del processo nel corso del quale gli eventi si sono verificati, cosicche nel periodo posteriore vale il principio opposto. Il temperamento a questo principio, nel senso che l'impugnazione notificata al procuratore del defunto sia valida, sempre che l'impugnante non sia a conoscenza dell'evento e non sia in colpa (e cio a tutela della buona fede dell'impugnante stesso) non consente al procuratore di avvalersi legittimamente del mandato ad litem ricevuto nel giudizio di primo grado, per proporre impugnazione. (V 1423/71, mass n 351694).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)