Sez. 5 - , Sentenza n. 26178 del 18/10/2018 (Rv. 651062 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzione accessoria di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Natura - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
La sanzione accessoria della sospensione dell'esercizio dell'attività nel caso di violazione dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, prevista dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, avendo funzione afflittiva, soggiace al regime del "favor rei", sicché la modifica normativa operata dall'art. 1, comma 269, della l. n. 244 del 2007 – il quale prevede che la sanzioni sia applicabile quando nel corso di un quinquennio sono contestate quattro distinte violazioni del suddetto obbligo, anziché tre – è applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)