Sez. 5 - , Ordinanza n. 9492 del 12/04/2017 (Rv. 643919 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Principio di legalità e del "favor rei " di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Imposta soppressa - Violazioni relative - Assoggettabilità del contribuente a sanzioni - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, a seguito di "ius superveniens" che modifichi l'originaria previsione, pur rimanendo fermo, per le violazioni commesse nella vigenza della precedente normativa, il pregresso regime impositivo sostanziale, in base ai principi del "favor rei" e di legalità, deve ritenersi applicabile l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 con il conseguente divieto di assoggettare a sanzione il contribuente per un fatto che non costituisca più elemento normativo della fattispecie sanzionata (Nella specie, la S.C. ha escluso l’applicabilità delle sanzioni previste in tema di agevolazioni “prima casa” in virtù del regime sanzionatorio sopravvenuto ex art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2011).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)