Sez. 1, Sentenza n. 5981 del 19/05/1992 (Rv. 477272 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni | Beni o servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa - I.V.A. assolta, direttamente o per rivalsa - Ammontare - Detrazione - Condizioni - Fattispecie.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Determinazione dell'imposta - Detrazioni
In tema di imposta sul valore aggiunto, la detrazione di imposta prevista dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 in favore dell'imprenditore, con riguardo all'ammontare dell'I.V.A. assolta, direttamente o per rivalsa, in relazione ai beni o servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, postula una necessaria correlazione tra i beni e i servizi acquistati e l'attività esercitata, nel senso che essi devono inerire all'impresa, anche se si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purché risultino in concreto destinati alla finalità della produzione e dello scambio nell'ambito dell'attività dell'impresa stessa. (Nella specie in base all'enunciato principio la C.S. ha annullata la decisione della Commissione Tributaria Centrale che al titolare di una impresa per il commercio all'ingrosso di ortofrutticoli aveva consentito detrarre l'I.V.A. addebitatagli per la costruzione di un capannone ad uso magazzino concesso in locazione a terzi già in corso di costruzione).
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1971 num. 825 art. 4 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)