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Sez. 1, Sentenza n. 422 del 19/01/1996 (Rv. 495506 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Beni o servizi acquistati per beni immobili dati in locazione a terzi - I.V.A. pagata in rivalsa - Detrazione - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495506-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di imposta sul valore aggiunto, a norma del'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (nel testo vigente nell'anno 1980) non è ammessa la detrazione dell'I.V.A pagata in rivalsa dal contribuente per l'acquisto di beni e servizi relativi ad immobili dati in locazione a terzi (operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 n. 8 del citato decreto) al di fuori dell'attività propria dell'impresa e pertanto non direttamente strumentali all'attività propria di quel soggetto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)