Sez. 6, Sentenza n. 4433 del 01/12/1975 Ud. (dep. 06/04/1976) Rv. 133114 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - FRODI - ESERCIZIO DI UN DEPOSITO - NOZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - FRODI - ESERCIZIO DI UN DEPOSITO - NOZIONE.*
Ai fini dell'applicabilita degli artt 1 e 13 legge n 474 del 2 luglio 1957 sulla prevenzione e repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, l''Esercizio di un depositò di tale prodotto per il quale occorre ricevere l'autorizzazione va inteso in senso funzionale e dinamico, come espressione cioe del potere dispositivo sulla merce e della capacita di collocamento da parte di qualsiasi imprenditore, che si trovi ad esercitare una delle attivita contemplate dalla legge. *
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 1, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)