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Sez. 3, Sentenza n. 234 del 11/11/1986 Ud. (dep. 12/01/1987) Rv. 174793 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ESERCIZIO DI UN DEPOSITO ED OBBLIGO DI DENUNCIA - NOZIONE - FATTISPECIE: ILLECITA DETENZIONE DI CARBURANTE AGEVOLATO.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174793-01

FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - ESERCIZIO DI UN DEPOSITO ED OBBLIGO DI DENUNCIA - NOZIONE - FATTISPECIE: ILLECITA DETENZIONE DI CARBURANTE AGEVOLATO.*

Ai fini dell'applicabilità degli artt. 1 e 13 d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conversione in legge 2 luglio 1957, n. 474, sulla prevenzione e repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, lo Esercizio di un deposito di tali prodotti, per il quale occorre ricevere l'autorizzazione, va inteso in senso funzionale e dinamico, come espressione cioè del potere dispositivo sulla merce e della capacità di collocamento da parte di qualsiasi imprenditore che si trovi ad esercitare una delle attività, contemplate dalla legge, né l'Obbligo della denuncia all'U.T.I.F. Dell'inizio dell'effettivo Esercizio di un deposito di oli minerali o combustibili o lubrificanti riguarda soltanto il prodotto che sia stato effettivamente immesso in un magazzino od altro luogo di raccolta, bensì anche quello del quale il titolare del deposito risulti aver avuto la disponibilità. (nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del reato, l'imputato, quale rappresentante di consorzio agrario provinciale, aveva trattenuto presso di sè il carburante agevolato prima di consegnarlo ai suoi clienti, utenti motori agricoli (uma), a seconda delle loro esigenze). (Conf mass n 133114; (Conf mass n 133115; (Conf mass n 153042; (Conf mass n 153193).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 13 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)