Sez. 1, Sentenza n. 1647 del 25/01/2007 (Rv. 595359 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Errore di percezione delle risultanze istruttorie in giudizio contumaciale - Conoscibilità al momento della sentenza di primo grado - Deduzione con l'appello - Necessità - Revocazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Non costituisce errore di fatto che giustifichi la revocazione di una sentenza del tribunale, quello in cui, nell'ambito di un giudizio contumaciale, sarebbe incorso il giudice nella percezione delle risultanze istruttorie; si tratta infatti di un vizio che la parte contumace avrebbe potuto conoscere al momento della notifica della sentenza di primo grado e che doveva essere fatto valere con l'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)