Sez. L, Sentenza n. 16184 del 25/07/2011 (Rv. 618733 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione - Interpretazione dell'art. 391 bis cod. proc. civ - Deducibilità nel giudizio di rinvio degli errori di fatto ex art. 395, n. 4 cod. proc. civ. - Condizioni - Fondamento - Rispetto del principio del giusto processo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione, l'art. 391 bis cod. proc. civ, interpretato anche alla luce dell'espressione "altresì" di cui all'art. 391 ter cod. proc. civ. che pone in collegamento le diverse ipotesi revocatorie, comporta che, ove la decisione della S.C., oggetto di impugnazione revocatoria, non abbia deciso nel merito ma abbia rinviato la causa ad altro giudice a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., in tale sede possono essere fatti valere gli errori di fatto previsti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. relativi ai vizi processuali che la parte rimasta contumace avrebbe potuto conoscere a seguito del ricorso in riassunzione. Tale soluzione si pone in linea con i principi del giusto processo atteso che, da un lato, valorizza la fase rescindente rendendola funzionale a garantire il riesame della controversia e, dall'altro, impedisce che la fase rescissoria ostacoli l'accertamento della verità materiale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)