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Sez. L, Sentenza n. 6657 del 13/06/1991 (Rv. 472635 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi - In genere | Concorso interno - Criteri di promovibilità comprendenti anche valutazioni discrezionali di determinati requisiti - Diritto alla promozione - Condizioni - Violazione dei criteri di correttezza e buona fede - Effetti - Risarcibilità del danno per la perdita della possibilità di promozione - Presupposti - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1991-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472635-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi - In genere

Con riguardo ad un concorso interno indetto per l'attribuzione di una qualifica superiore, ove i criteri di promovibilità comprendano anche valutazioni discrezionali di determinati requisiti, il diritto alla promozione può sorgere, per un candidato, solo dopo la sua utile collocazione nella graduatoria finale in conseguenza dell'esatta attribuzione dei punteggi vincolati e dell'effettivo compimento delle valutazioni comparative, espresse dai punteggi discrezionali, secondo i criteri di correttezza e buona fede; la violazione dei quali, mentre non può di per sè far presumere che il candidato escluso dalla promozione sarebbe stato promosso ove quei criteri fossero stati rispettati, è rilevante ai fini della risarcibilità del danno per la perdita della possibilità di promozione, al qual fine è sufficiente la ragionevole certezza del danno, e cioè l'esistenza di una possibilità non trascurabile di esito favorevole delle operazioni selettive, non essendo necessaria la prova di una probabilità superiore al cinquanta per cento e rilevando la misura di tale possibilità sotto il diverso profilo dell'entità del danno, da quantificare assumendo come parametro le retribuzioni percipiende e non percepite, ma con un coefficiente di riduzione che tenga conto del grado di possibilità di conseguirle, ovvero, ove questo od altro criterio risultassero di difficile o incerta applicazione, ricorrendo alla liquidazione equitativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)