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Sez. 1, Sentenza n. 15126 del 02/07/2014 (Rv. 631351 - 01)

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE | Procedura di ammortamento - Rilascio del duplicato del libretto - Effetti - Controversia tra il detentore e l'ammortante - Titolarità del credito - Prova - Oggetto - Possesso del titolo prima dell'ammortamento - Sufficienza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631351-01

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE

Il decreto di ammortamento determina l'inefficacia "ex nunc" del libretto di deposito al portatore ed estingue, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951, n. 948, i diritti del detentore nei confronti dell'istituto emittente, senza tuttavia pregiudicarne le ragioni verso chi ha ottenuto il duplicato. Nella controversia con l'ammortante, peraltro, il detentore è tenuto a provare solamente di aver acquistato la titolarità del credito risultante dal libretto anteriormente all'ammortamento e tale onere - soccorrendo le presunzioni di buona fede nel possesso ex art. 1147 cod. civ., nonché di possesso intermedio ex art. 1142 cod. civ. - può essere assolto dimostrando di aver posseduto il titolo prima dell'ammortamento stesso, mentre spetta all'ammortante fornire la prova contraria che l'acquisto del possesso era avvenuto in mala fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1142, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2003, Legge 30/07/1951 num. 948 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)