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Sez. 3, Sentenza n. 5701 del 10/03/2011 (Rv. 617347 - 01)

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE | Procedura di ammortamento - Diritti del detentore verso l'ammortante - Azioni esperibili - Indebito arricchimento - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617347-01

CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE

In tema di titoli di credito al portatore, il rilascio del duplicato di buoni nominativi e di libretti nominativi o al portatore, a norma dell'art. 15 della legge 30 luglio 1951 n. 948, estingue soltanto nei confronti dell'istituto emittente i diritti del detentore, conservando però a quest'ultimo il diritto di agire nei confronti dell'ammortante, facendo valere la propria qualità di titolare del credito attraverso una domanda di adempimento dell'obbligazione (se risultante dal titolo di cui è stato disposto l'ammortamento) o attraverso una domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., mentre deve escludersi la configurabilità di un'azione d'indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., sia perché difetta il requisito della sussidiarietà, sia perchè in tema di titoli di credito allorché il legislatore ha ritenuto che l'azione esperibile rientri nella previsione di cui all'art. 2041 cod. civ., lo ha sempre precisato in termini non equivoci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 59, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 67, Legge 30/07/1951 num. 948 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)