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Sez. 1, Sentenza n. 1069 del 25/03/1976 (Rv. 379741 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZE - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - COLLEGIALI - REVOCABILITA - MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379741-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZE - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - COLLEGIALI - REVOCABILITA - MEZZI ORDINARI DI IMPUGNAZIONE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - ESCLUSIONE.*

Le ordinanze istruttorie, anche collegiali, sono modificabili o revocabili dallo stesso giudice che le ha emesse nel successivo svolgimento del processo; esse non sono soggette ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e, quindi, non sono suscettibili di impugnazione differita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)