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Sez. 2, Sentenza n. 4641 del 08/08/1979 (Rv. 401175 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE DELLA PROVA IN DEROGA - RICORSO PER CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESISTENZA DEL VIZIO NELLA SENTENZA OLTRE CHE NELL'ORDINANZA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401175-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE DELLA PROVA IN DEROGA - RICORSO PER CASSAZIONE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESISTENZA DEL VIZIO NELLA SENTENZA OLTRE CHE NELL'ORDINANZA - NECESSITA.*

Il difetto di motivazione sull'ammissione della prova per testimoni in deroga al limite legale di valore, per potere formare oggetto del ricorso per Cassazione, deve ravvisarsi anche nella sentenza, essendo tale impugnativa, in base all'ordinamento processuale vigente, ammessa esclusivamente contro le sentenze e gli altri provvedimenti aventi contenuto decisorio e non anche contro le ordinanze istruttorie, le quali non pregiudicano la decisione della controversia e sono sempre modificabili e integrabili con la sentenza anche d'appello. (Conf 1069/76, mass n 379741; (Conf 3287/71, mass n 354759).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)